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Il diritto delle persone con disabilità alla istruzione, riconosciuto dall’art. 12 della L. 104/92 come un diritto soggettivo, viene ora configurato come un diritto fondamentale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 22.2.2010, depositata il successivo 26. In virtù della suindicata decisione la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 413 della Legge finanziaria 24.12.2007 nelle parti in cui fissa un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno. Dello stesso articolo è stata, altresì, dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 414, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla Legge 27.12.1997 n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave.